Whistleblowing

D.Lgs. 24/2023in attuazione alla direttiva UE 2019/1937 Disciplina in materia di “Whistleblowing”

Disciplina in materia di “Whistleblowing”
Con il termine “Whistleblowing” (letteralmente “fischio soffiato”) si intende – in ambito lavorativo – la possibilità che dipendenti e/o in generale gli stakeholder dell’azienda segnalino condotte scorrette e/o comportamenti anomali riscontrati durante lo svolgimento delle attività e relazioni aziendali, nella piena garanzia di mantenere l’anonimato

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:
Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
Migliorare l’applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

Con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata attuata la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali. Il decreto ha ampliato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, considerando rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell’interesse pubblico.

Saranno quindi possibile oggetto di segnalazione le condotte:

  • condotte penalmente rilevanti;
  • condotte in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni interne (es: codice etico) sanzionabili in via disciplinare;
  • condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’azienda di appartenenza;
  • condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • illeciti amministrativi, contabili e/o finanziari
  • illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari; riciclaggio; finanziamento del terrorismo;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Viceversa, NON saranno possibili segnalazioni relative a:

  • fatti che non costituiscono comportamenti rilevanti secondo quanto sopra indicati;
  • segnalazioni relative allo svolgimento del proprio lavoro che possono essere gestite tramite l’utilizzo di buone prassi comuni interne;
  • segnalazioni mendaci rivolte verso altre persone;
  • segnalazioni poste in essere con il solo fine di screditare o mettere in cattiva luce terzi;

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“Non ha nascosto il suo volto”: la genesi della Via Crucis di Piero Brolis

Il Museo Bernareggi presenta al Famedio del Cimitero Monumentale di Bergamo la mostra “Non ha nascosto il suo volto. La genesi della Via Crucis di Brolis”, dedicata ai gessi preparatori della celebre Via Crucis in bronzo di Piero Brolis.
L’esposizione racconta il percorso artistico e umano dell’opera, realizzata tra il 1961 e il 1971, e include anche tre bozzetti restaurati dalla Scuola d’Arte Andrea Fantoni.
La mostra, organizzata in collaborazione con la Fondazione Bernareggi e la Diocesi di Bergamo, sarà visitabile dal 31 ottobre al 16 novembre 2025.

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