D.Lgs. 24/2023in attuazione alla direttiva UE 2019/1937 Disciplina in materia di “Whistleblowing”

Disciplina in materia di “Whistleblowing”
Con il termine “Whistleblowing” (letteralmente “fischio soffiato”) si intende – in ambito lavorativo – la possibilità che dipendenti e/o in generale gli stakeholder dell’azienda segnalino condotte scorrette e/o comportamenti anomali riscontrati durante lo svolgimento delle attività e relazioni aziendali, nella piena garanzia di mantenere l’anonimato

Gli obiettivi della Direttiva Europea sul Whistleblowing sono:
Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
Migliorare l’applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

Con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata attuata la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali. Il decreto ha ampliato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, considerando rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell’interesse pubblico.

Saranno quindi possibile oggetto di segnalazione le condotte:

  • condotte penalmente rilevanti;
  • condotte in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni interne (es: codice etico) sanzionabili in via disciplinare;
  • condotte suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’azienda di appartenenza;
  • condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • illeciti amministrativi, contabili e/o finanziari
  • illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari; riciclaggio; finanziamento del terrorismo;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Viceversa, NON saranno possibili segnalazioni relative a:

  • fatti che non costituiscono comportamenti rilevanti secondo quanto sopra indicati;
  • segnalazioni relative allo svolgimento del proprio lavoro che possono essere gestite tramite l’utilizzo di buone prassi comuni interne;
  • segnalazioni mendaci rivolte verso altre persone;
  • segnalazioni poste in essere con il solo fine di screditare o mettere in cattiva luce terzi;

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